venerdì 25 gennaio 2008

Il Codice di diritto canonico contiene le norme prodotte per il bene della persona e delle comunità nell’intero Corpo Mistico che è la santa Chiesa


UDIENZA AI PARTECIPANTI AL CONVEGNO DI STUDIO PROMOSSO DAL PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI , 25.01.2008

Alle 12.20 di questa mattina, nell’Aula delle Benedizioni del Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre Benedetto XVI riceve in Udienza i partecipanti al Convegno di Studio promosso dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi sul tema "La legge canonica nella vita della Chiesa. Indagine e prospettive, nel segno del recente Magistero pontificio", in occasione del XXV anniversario della Promulgazione del Codice di Diritto Canonico.
Pubblichiamo di seguito il discorso che il Papa rivolge ai presenti
:

DISCORSO DEL SANTO PADRE

Signori Cardinali,
Venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio,
Illustri Professori, Operatori e Cultori del Diritto Canonico
!

Con vivo piacere prendo parte a questi ultimi momenti del Convegno di Studio organizzato dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in occasione del XXV° anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico. Vi siete soffermati a riflettere su: "La legge canonica nella vita della Chiesa. Indagine e prospettive, nel segno del recente Magistero pontificio".

Saluto cordialmente ciascuno di voi, in modo particolare il Presidente del Pontificio Consiglio, l'Arcivescovo Francesco Coccopalmerio, che ringrazio per le cortesi parole rivoltemi a nome di tutti voi e per le riflessioni sul Codice e sul diritto nella Chiesa. Il mio ringraziamento si estende altresì all’intero Pontificio Consiglio, con i suoi Membri e Consultori, per la preziosa collaborazione offerta al Papa in campo giuridico-canonico: il Dicastero veglia, infatti, sulla completezza e sull’aggiornamento della legislazione della Chiesa e ne assicura la coerenza.

Mi è caro ricordare, con vivo piacere e gratitudine al Signore, di aver contribuito anch’io alla redazione del Codice, essendo stato nominato dal Servo di Dio Giovanni Paolo II, quando ero Arcivescovo Metropolita di Monaco-Frisinga, membro della Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico, alla cui promulgazione, il 26 gennaio 1983, fui poi anche presente.

Il Convegno che si è celebrato in questo significativo anniversario affronta un tema di grande interesse, perché mette in rilievo lo stretto legame che c'è tra la legge canonica e la vita della Chiesa secondo il volere di Gesù Cristo. Mi preme, perciò, in questa occasione ribadire un concetto fondamentale che informa il diritto canonico.

Lo ius ecclesiae non è solo un insieme di norme prodotte dal Legislatore ecclesiale per questo speciale popolo che è la Chiesa di Cristo. Esso è, in primo luogo, la dichiarazione autorevole, da parte del Legislatore ecclesiale, dei doveri e dei diritti, che si fondano nei sacramenti e che sono quindi nati dall’istituzione di Cristo stesso.

Questo insieme di realtà giuridiche, indicato dal Codice, compone un mirabile mosaico nel quale sono raffigurati i volti di tutti i fedeli, laici e Pastori, e di tutte le comunità, dalla Chiesa universale alle Chiese particolari. Mi piace qui ricordare l’espressione davvero incisiva del beato Antonio Rosmini: "La persona umana è l’essenza del diritto" (Rosmini A., Filosofia del diritto, Parte I, lib. I, cap. 3). Quello che, con profonda intuizione, il grande filosofo affermava del diritto umano dobbiamo a maggior ragione ribadire per il diritto canonico: l’essenza del diritto canonico è la persona del cristiano nella Chiesa.

Il Codice di diritto canonico contiene poi le norme prodotte dal Legislatore ecclesiale per il bene della persona e delle comunità nell’intero Corpo Mistico che è la santa Chiesa.

Come ebbe a dire il mio amato Predecessore Giovanni Paolo II nel promulgare il Codice di Diritto Canonico il 25 gennaio 1983, la Chiesa è costituita come una compagine sociale e visibile; come tale "essa ha bisogno di norme: sia perché la sua struttura gerarchica e organica sia visibile; sia perché l'esercizio delle funzioni a lei divinamente affidate, specialmente quella della sacra potestà e dell'amministrazione dei Sacramenti, possa essere adeguatamente organizzato; sia perché le scambievoli relazioni dei fedeli possano essere regolate secondo giustizia, basata sulla carità, garantiti e ben definiti i diritti dei singoli; sia, finalmente, perché le iniziative comuni, intraprese per una vita cristiana sempre più perfetta, attraverso le leggi canoniche vengano sostenute, rafforzate e promosse" (Cost. ap. Sacrae disciplinae leges, in Communicationes, XV [1983], 8-9). In tal modo, la Chiesa riconosce alle sue leggi la natura e la funzione strumentale e pastorale per perseguire il suo fine proprio, che è – com’è noto – il raggiungimento della "salus animarum". "Il Diritto Canonico si rivela così connesso con l'essenza stessa della Chiesa; fa corpo con essa per il retto esercizio del munus pastorale" (Giovanni Paolo II, Ai partecipanti al Congresso Internazionale per il X anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico [23 aprile 1993], in Communicationes, XXV [1993], 15).

Perché la legge canonica possa rendere questo prezioso servizio deve, anzitutto, essere una legge ben strutturata. Essa cioè deve essere legata, da un lato, a quel fondamento teologico che le fornisce ragionevolezza ed è essenziale titolo di legittimità ecclesiale; dall’altro lato, essa deve essere aderente alle mutabili circostanze della realtà storica del Popolo di Dio. Inoltre, deve essere formulata in modo chiaro, senza ambiguità, e sempre in armonia con le restanti leggi della Chiesa.

È pertanto necessario abrogare le norme che risultano sorpassate; modificare quelle che necessitano di essere corrette; interpretare - alla luce del vivente Magistero della Chiesa - quelle che sono dubbie e, infine, colmare le eventuali lacunae legis. "Vanno - come disse il Papa Giovanni Paolo II alla Rota Romana - tenute presenti ed applicate le tante manifestazioni di quella flessibilità che, proprio per ragioni pastorali, ha sempre contraddistinto il diritto canonico" (Communicationes XXII, [1990], 5). Tocca a voi, nel Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, vegliare perché l’attività delle varie istanze chiamate nella Chiesa a dettare norme per i fedeli possano sempre rispecchiare nel loro insieme l'unità e la comunione che sono proprie della Chiesa.

Poiché il Diritto canonico traccia la regola necessaria affinché il Popolo di Dio possa efficacemente indirizzarsi verso il proprio fine, si capisce l'importanza che tale diritto debba essere amatoe osservato da tutti i fedeli. La legge della Chiesa è, anzitutto, lex libertatis: legge che ci rende liberi per aderire a Gesù.

Perciò, occorre saper presentare al Popolo di Dio, alle nuove generazioni, e a quanti sono chiamati a far rispettare la legge canonica, il concreto legame che essa ha con la vita della Chiesa, a tutela dei delicati interessi delle cose di Dio, e a protezione dei diritti dei più deboli, di coloro che non hanno altre forze per farsi valere, ma anche a difesa di quei delicati "beni" che ogni fedele ha gratuitamente ricevuto - il dono della fede, della grazia di Dio, anzitutto - che nella Chiesa non possono rimanere senza adeguata protezione da parte del Diritto.

Nel complesso quadro sopra delineato, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi è chiamato ad essere di aiuto al Romano Pontefice, supremo Legislatore, nel suo compito di principale promotore, garante e interprete del diritto nella Chiesa. Nell’adempimento di questa vostra rilevante mansione potete contare, oltre che sulla fiducia, anche sulla preghiera del Papa, il Quale accompagna il vostro lavoro con la sua affettuosa Benedizione.

© Copyright 2008 - Libreria Editrice Vaticana

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