sabato 24 luglio 2010

DECRETO SULLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’UFFICIO DEL DELEGATO PONTIFICIO PER LA CONGREGAZIONE DEI LEGIONARI DI CRISTO


La battaglia di Benedetto XVI contro la pedofilia nella Chiesa: il "caso" Maciel Degollado, la "visitazione apostolica" ordinata dal Papa nei confronti dei Legionari di Cristo e la nomina del "Delegato pontificio"

DECRETO SULLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’UFFICIO DEL DELEGATO PONTIFICIO PER LA CONGREGAZIONE DEI LEGIONARI DI CRISTO

I. Vista la Lettera del 16 giugno 2010, con la quale il Santo Padre Benedetto XVI:

- ha nominato Delegato per la Congregazione dei Legionari di Cristo Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Velasio De Paolis, C.S, Arcivescovo tit. di Telepte, Presidente della Prefettura per gli Affari Economici della Santa Sede;

- gli ha conferito l’incarico di governare, in suo nome, tale Istituto Religioso “per il tempo che sarà necessario a realizzare il cammino di rinnovamento e condurlo alla celebrazione di un Capitolo Generale Straordinario che avrà come scopo principale portare a termine la revisione delle Costituzioni”;

- ha ravvisato “la necessità e l’urgenza di un cammino di profonda revisione del carisma dell’Istituto” e ha espresso il “Desiderio di seguire da vicino, sostenere ed orientare tale camino”, attraverso un suo Delegato personale che testimoni concretamente la sua vicinanza ed agisca in suo nome presso quella Famiglia Religiosa;

- ha rimesso ad un apposito Decreto L’indicazione di “alcune ulteriori modalità di espletamento di tale Ufficio”;

II. Il cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, con il presente Decreto emana le seguenti precisazioni e disposizioni, approvate dal Sommo Pontefice, circa le modalità di espletamento dell’Ufficio del Delegato Pontificio per la Congregazione dei Legionari di Cristo:

1. L’autorità concessa dal Santo Padre al Delegato Pontificio, quanto mai ampia e da esercitare in nome dello stesso Sommo Pontefice, si estende su tutto l’Istituto: su tutti i Superiori, ai diversi livelli (direzione generale, provinciale e locale) e su tutte le comunità e i singoli religiosi. Tale autorità riguarda tutti i problemi propri dell’Istituto religioso e può essere sempre esercitata quando il Delegato lo ritenga necessario per il bene dell’Istituto stesso, anche derogando alle Costituzioni.

2. I Superiori dell’Istituto a tutti i livelli esercitano la loro autorità a norma delle Costituzioni e sotto l’autorità dello stesso Delegato Pontificio. Essi pertanto rimangono nel loro ufficio, ad nutum Sanctae Sedis, fino a quando non risulti necessario provvedere diversamente.

3. I Superiori dell’Istituto devono operare in comunione con il Delegato Pontificio. Non solo egli deve essere informato della vita dell’Istituto, particolarmente degli affari più importanti, ma a lui è riservata l’approvazione delle decisioni dello stesso governo generale: sia per quanto riguarda le persone (ammissioni al noviziato, alla professione, al sacerdozio, nomine e trasferimenti del personale) come pure le scelte apostoliche e formative (seminari, istituti accademici, scuole) e le questioni di amministrazione straordinaria o gli atti di alienazione di beni.

4. Se necessario, il Delegato stesso può operare o indicare la scelta da compiere in determinati casi.

5. Tutti hanno libero acceso al Delegato e tutti possono trattare personalmente con lui; a sua volta il Delegato ha il potere di intervento dovunque lo stimi opportuno, anche sullo stesso governo interno dell’Istituto, a tutti i livelli.

6. Il Delegato, nell’espletamento del suo compito, è affiancato da quattro consiglieri personali, che lo assistono nell’adempimento del suo ufficio, secondo le circostanze e le possibilità, e che possono essere incaricati per compiti specifici, particolarmente per visite ad referendum. Con il loro aiuto, il Delegato Pontificio individua i temi principali, li discute, li chiarisce man mano che si presentano nel cammino che egli è chiamato a condurre.

7. Qualora si rivelasse la necessità di studiare e approfondire determinati temi, sia di persone che di cose, il Delegato Pontificio potrà costituire delle commissioni di studio sia con personale interno alla Congregazione dei Legionari che con persone competenti esterne.

8. A suo giudizio, ove si riveli opportuno o necessario, potrà individuare qualche persona, al di fuori dei suoi consiglieri, per lo studio o per la visita ad referendum.

9. Il compito precipuo del Delegato Pontificio è quello di avviare, accompagnare e realizzare la revisione delle Costituzioni. Questo implica una conoscenza approfondita della Congregazione dei Legionari, della sua storia e del suo sviluppo. Alla revisione delle Costituzioni devono collaborare tutti i membri dell’Istituto, sia a livello individuale che comunitario, secondo un progetto che fin dall’inizio si dovrà elaborare e mettere in atto. Si dovrà pertanto costituire quanto prima una Commissione per la revisione delle Costituzioni, ai diversi livelli dell’Istituto, con la partecipazione soprattutto dei membri dello stesso Istituto, che si devono sentire responsabili della revisione e rielaborazione del proprio progetto di vita evangelica, sempre in armonia con l’insegnamento della Chiesa. Della Commissione centrale per la revisione delle Costituzioni sarà presidente lo stesso Delegato Pontificio.

10. Il Delegato Pontificio coordina la Visita Apostolica al Movimento “Regnum Christi”, secondo le indicazioni della Santa Sede.

11. Eventuali ricorsi contro gli atti dei Superiori dell’Istituto saranno inoltrati al Delegato Pontificio stesso; contro gli atti del Delegato Pontificio sarà possibile il ricorso al Santo Padre.

Dal Vaticano, 9 luglio 2010

+ Tarcisio Card. Bertone
Segretario di Stato di Sua Santità

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